Il 17 Marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato quello che è stato ribattezzato il “Decreto Cura Italia”. OMaR (Osservatorio Malattie Rare) ha evidenziato gli aspetti utili per i malati rari e le loro famiglie.

TUTELE LAVORATIVE IN CASO DI QUARANTENA

Ai sensi dell’Art. 26 del Decreto Legge, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Inoltre, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Art. 63 stabilisce che ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

LAVORO AGILE: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FAMIGLIE CON DISABILI

Ai sensi dell’Art. 39, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui alle medesime condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile come già descritta nel nostro articolo dedicato alle tutele lavorative per i malati rari in tempo di Coronavirus.

Inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ovvero appartenenti alle cosiddette categorie protette, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

L’Art. 87 aggiunge inoltre che qualora per i dipendenti della Pubblica Amministrazione non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio

INDENNITÀ PROFESSIONISTI

Secondo quanto previsto dall’Art. 27 del DL, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CONGEDI PARENTALI CON FIGLI FINO A 12 ANNI

L’Art. 23 stabilisce che è i genitori lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, con figli di età inferiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo della durata massima di 15 giorni, durante il quale sarà corrisposta una retribuzione parti al 50%. Nel primo caso l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo saranno a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro mentre nel secondo caso sarà erogata direttamente dall’INPS.

I genitori, sempre con figli sotto i 12 anni, iscritti alla gestione separata, invece, hanno diritto a fruire, sempre per 15 giorni continuativi o frazionati, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% del reddito giornaliero individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In generale, questo congedo può essere fruito anche alternativamente dai due genitori, purché la durata complessiva non duri più dei 15 giorni complessivi e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

CONGEDI PARENTALI CON FIGLI FINO A 16 ANNI

Sempre l’Art. 23 sancisce che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

CONGEDI PARENTALI CON FIGLI DISABILI

Una specifica importante si trova al comma 5 del succitato articolo, ovvero che il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

BONUS BABYSITTER

In alternativa alla fruizione di qualsiasi congedo, stabilisce sempre l’Art. 23, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro erogato mediante il libretto famiglia.

L’Art. 25 stabilisce invece che il limite massimo di questo bonus per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, sempre con figli minori di 12 anni, è aumentato a 1000 euro. Lo stesso dicasi per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

CENTRI DIURNI E PRESTAZIONI DOMICILIARI

L’Art. 47 sospende, fino al 3 aprile, l’attività di tutti i Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità ma conferisce alle Aziende Sanitarie Locali il diritto di accordarsi con gli enti gestori per attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità a alta necessità di sostegno sanitario, a condizione che la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Sul tema dell’assistenza domiciliare, l’Art. 48 aggiunge che, durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, saranno le pubbliche amministrazioni a fornire prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104

Il comma 1 dell’Art. 24 1 recita che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Purtroppo tale testo è piuttosto ambiguo e ha richiesto, infatti, un chiarimento interpretativo/operativo, inserito all’interno della pagina dedicata all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che recita: i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non ‘scadono’ a fine mese).

RINNOVO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Ai sensi dell’Art. 34, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Di conseguenza, qualsiasi visita di rinnovo e/o rivalutazione dell’invalidità che fosse fissata entro inizio giugno 2020 dovrà essere rimandata, senza che, per questo, sia sospesa l’erogazione dell’eventuale indennità già percepita.

FONTE: https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/15791-decreto-curaitalia-novita-e-tutele-per-i-pazienti-con-malattie-rare